Mutui

3 giugno 2016
La tutela dei consumatori è attiva anche nel campo dei contratti di mutuo che la banche hanno proposto, per anni, ai propri clienti.
Infatti, l’ADUCON ha scoperto che molti contratti di mutuo a tasso variabile (o con una componente variabile), sottoscritti tra la fine degli anni ottanta e la prima metà degli degli anni novanta, contengono delle clausole di determinazione dei tassi di interesse che non rispettano i limiti imposti dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108, in tema di usura.

Più precisamente i contratti di cui si discute – pur se sottoscritti in epoca precedente all'entrata in vigore della citata Legge 108/1996 e dunque non sottoposti ai vincoli previsti da tale normativa, che vale soltanto dal momento dell’entrata in vigore in avanti – rinviano, per la determinazione del tasso di interesse che il cliente deve pagare alla banca, ad una pattuizione successiva che, come tale, avrebbe dovuto rispettare i limiti imposti dalla legge antiusura.

Ma questi limiti, spesso, non sono stati rispettati!
Da tale circostanza discende che, ai sensi dell’art. 1815 comma II c.c., in relazione alle rate di mutuo sulle quali la banca ha applicato un tasso di interesse eccedente il tasso di usura, il cliente avrà diritto ad ottenere in restituzione l’intero ammontare degli interessi pagati.

In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto, i contratti per cui può essere utile rivolgersi ai legali ADUCON per un controllo circa la legittimità dei contenuti sono:
- quelli sottoscritti prima del 1996;
- a tasso variabile (o con una componente variabile che segue una a tasso fisso);
- quelli che contengono una clausola di determinazione degli interessi di questo genere: “il tasso a debito della parte Mutuataria potrà essere modificato semestralmente dalla Banca in dipendenza delle variazioni intervenute nel Prime Rate ABI…(omissis)…la Banca comunicherà alla parte mutuataria, entro i mesi di giugno e dicembre, a mezzo lettera o avviso di pagamento ogni variazione di tasso […] La parte Mutuataria avrà tuttavia la facoltà di non accettarla; in tal caso essa dovrà provvedere entro 20 giorni dalla data di ricezione della predetta lettera o del predetto avviso al versamento di quanto dovuto, intendendosi il contratto risolto; in mancanza di tale versamento la variazione del tasso si intenderà accettata dalla parte Mutuataria ad ogni effetto”.

I risultati sinora ottenuti in Tribunale (sentenza Tribunale di Torino, sez. VI civile, Dott. Rapelli, 18 Febbraio 2007) sono, peraltro, incoraggianti.