Anatocismo

3 giugno 2016
L’anatocismo è un fenomeno sulla base del quale il correntista paga gli interessi composti (interessi su interessi) sulle somme ricevute in prestito dalla banca. Infatti tale prassi bancaria prevedeva l’accollo a carico del cliente di interessi passivi ogni tre mesi mentre le Banche pagavano gli interessi attivi, al cliente, soltanto una volta l’anno. Tale meccanismo comportava uscite più consistenti per i clienti rispetto a quelle delle banche.

GRAZIE ALL’ADUCON OGGI RIMBORSI SICURI
Infatti, le Sezioni Unite della Cassazione (con la Sentenza num. 24418/2010), nel ribadire l’illegittimità dei sistemi di computo degli interessi passivi adottati dalle banche in relazione ai conti correnti aperti prima del 2000, hanno affermato, in maniera ormai incontestabile, due principi:

1 il termine prescrizionale delle azioni giudiziarie di recupero degli interessi passivi illegittimamente pagati dai clienti decorre dalla chiusura dei singoli conti correnti;
2 l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi deve portare ad un ricalcolo delle somme a favore del correntista senza capitalizzazione alcuna.

Più chiaramente si apre la concreta possibilità per i correntisti (soprattutto imprese) che hanno fatto uso di affidamenti bancari di ottenere la restituzione di una quota assai significativa degli interessi passivi pagati nel corso degli anni, con il recupero di somme consistenti direttamente proporzionali agli anni di durata degli apertura del credito.

In definitiva, ciò significa che, ad esempio, un conto aperto con affidamento nel 1980 ed ancora operativo alla data odierna, oppure chiuso da non più di dieci anni, potrà essere oggetto di una causa per la restituzione degli interessi passivi pagati illegittimamente, a decorrere dalla sua apertura.
L’ADUCON ha ottenuto, avanti ai Tribunali Piemontesi, ed in particolare avanti il il Tribunale di Torino, una serie di importanti vittorie che ricalcano i risultati a cui oggi è giunta la Suprema Corte di Cassazione la quale pertanto ha confermato pienamente le tesi sostenute dall’ADUCON.

Infine, si deve segnalare che in diversi casi anche l’applicazione della commissione di massimo scoperto (CMS), da parte delle banche, è risultata non legittima poichè prelevata dal conto del cliente in assenza di una pattuizione scritta tra quest’ultimo e la banca stessa.
Infatti, come per gli interessi passivi, anche l’indicazione della CMS deve essere contenuta nel contratto di conto corrente sottoscritto dal risparmiatore (ovvero in un accordo successivo).